Art. 6.
(Disposizioni previdenziali).

      1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i tersicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età, limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile.
      2. La pensione spettante ai ballerini e ai tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, nonché aventi data di nascita anteriore al 1o gennaio 1972, è liquidata secondo il sistema retributivo.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.